PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in deduzione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992».

Art. 2.

      1. Al comma 13 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le aziende farmaceutiche possono portare in deduzione tutte le spese sostenute per la sponsorizzazione delle attività di educazione medica continua di cui agli articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».
      2. La sponsorizzazione di un evento o attività di formazione continua da parte di una azienda farmaceutica o produttrice di bio-medicali, non può superare l'80 per cento della spesa complessiva dell'evento stesso.

 

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Art. 3.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari rispettivamente a 43 milioni di euro per l'anno 2007 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.